CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

 

1.Premessa.

L’Associazione Professionale Nazionale del Coaching adotta un Codice di Condotta, ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice.

L’Etica costituisce l’elemento imprescindibile per la formazione e continua crescita professionale dell’Associato ed è un valore a cui tutti gli Associati devono attenersi, non violando esso con alcun comportamento inadeguato a tal fine.

L’Associazione Professionale Nazionale del Coaching precetta a ciascun Associato di tenere un comportamento, personale e professionale, retto e riconoscibile; sia nel proprio ambiente lavorativo che nelle diverse circostanze della vita privata.

L’Associazione richiede irreprensibilità di comportamento nei rapporti sia con il pubblico in genere sia con gli Utenti.

In alcun modo è permesso di recare offesa e pregiudizio sia a comportamenti che a credenze riconosciuti dalla coscienza civile.

Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto, Regolamento, Delibere degli organi sociali dell’Associazione, ogni Professionista del Coaching ha l’obbligo di rispettare quanto dettato dal Codice di Condotta.

 

2.Obblighi Normativi.

L’Associato deve esercitare la Professione del Coaching nel rispetto dei Principi Costituzionali, Leggi dello Stato, Ordinamento Comunitario ed ogni altra fonte normativa che regola, sia in generale, l’esercizio della professione e, sia nello specifico, il Coaching.

Ogni Associato è obbligato sia a rispettare il presente Codice di Condotta sia a far rispettare esso; essendo la violazione di entrambi gli obblighi sanzionabile, secondo quanto previsto dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta.

 

3.Dignità e Decoro.

L’Associato deve svolgere la propria attività professionale facendo in modo che qualunque suo comportamento o singola azione non sia lesiva della dignità e decoro che si convengono ad ogni professionista in genere.

Gli Associati devono essere in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione, oltre che rispettare gli obblighi della formazione permanente, per preservare rigorosamente il decoro della Professione del Coach.

La chiarezza e trasparenza devono contraddistinguere ogni operato professionale e comunicazione dell’Associato, sia tra colleghi, sia tra professionista e Utente e sia nei rapporti con Istituzioni e Enti.

 

4.Correttezza Professionale.

L’Associato è tenuto ad un comportamento esemplare anche nei confronti dei propri collaboratori, clienti ed ogni altra persona con cui venga in contatto.

Il confronto professionale tra colleghi deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze, elevata competenza professionale ed esperienza.

All’Associato è vietato violare il segreto riguardante notizie e fatti aziendali e/o personali dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della sua professione, anche successivamente alla cessazione della propria attività professionale.

È fatto obbligo all’Associato di porre severa attenzione nell’uso del nome e/o marchio dell’Associazione Professionale Nazionale del Coaching, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e Regolamento.

 

5.Sanzioni.

Ogni caso di violazione del Presente Codice di Condotta, da parte dell’Associato, è sanzionato con delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Contro tale delibera l’Associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nei tempi e modi previsti dallo Statuto e Regolamento.

Le sanzioni sono:

  • la Sospensione, nei casi di violazione non eccessivamente grave e ritenuta sanabile. In tal caso l’Associato deve rispettare quanto ad egli precettato, nei modi e termini indicati nella delibera, al fine di sanare la violazione compiuta.

Il mancato sanamento oppure il ripetersi di nuova o diversa violazione del presente Codice di Condotta, comporta la radiazione dall’Associazione;

  • la Radiazione, nel caso di violazione grave per cui l’Associato commette azioni o tiene comportamenti disonorevoli, contrari al sodalizio associativo professionale, lesivi per l’Utenza e per l’Associazione.

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dai presenti.

Milano, il 25 Settembre 2014

 

Aggiornato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati

Milano, il 22 Novembre 2017